Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo
- per gli anni 2015-2019 (anziché 2014-2016);
- a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dal fatturato (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni);
- fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario;
- nella misura del 25% (e non più del 50%) degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (anziché € 50.000) in ciascuno dei periodi d’imposta;
- anche per le spese relative a competenze tecniche e privative industriali.
Successivamente, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.05.2015, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono state adottate le disposizione attuative del credito d’imposta in esame.
Ora, con la Risoluzione n. 97/E del 25.11.2015, l’Agenzia delle Entrate ha anche istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: soggetti interessati
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: spese agevolabili
- assunzione di personale “altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.1988, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
- costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
- competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne (quest’ultimo tipo di spesa è una novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 rispetto a quanto era stato previsto originariamente dal Decreto Destinazione Italia);
- lavori sperimentali o teorici aventi per l’acquisizione di nuove conoscenze;
- ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti;
- acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: misura
- assunzione di personale altamente qualificato;
- costi della ricerca “extra muros”, cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative.
- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: come utilizzarlo in compensazione
L’art. 6, comma 3, del Decreto MEF 27.05.2015 ha stabilito che il credito d’imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
A tal fine, con la Risoluzione n. 97/E del 25.11.2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6857”, denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Si precisa che il codice tributo sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016.