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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

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Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo

Il Decreto Destinazione Italia (D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 9/2014) ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
La Legge di Stabilità 2015 ha riscritto la disciplina di tale credito d’imposta, che ora è riconosciuto:
  • per gli anni 2015-2019 (anziché 2014-2016);
  • a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dal fatturato (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni);
  • fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario;
  • nella misura del 25% (e non più del 50%) degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (anziché € 50.000) in ciascuno dei periodi d’imposta;
  • anche per le spese relative a competenze tecniche e privative industriali.

Successivamente, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.05.2015, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono state adottate le disposizione attuative del credito d’imposta in esame.

Ora, con la Risoluzione n. 97/E del 25.11.2015, l’Agenzia delle Entrate ha anche istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: soggetti interessati

Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo spetta ora a tutte le imprese che investono in tali attività, indipendentemente dalla forma giuridica (società di capitali, società di persone, ditte individuali, ecc.) dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e anche a prescindere dal fatturato.
È stato eliminato, infatti, il limite massimo di fatturato di € 500 milioni prima previsto dal Decreto Destinazione Italia.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: spese agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019 per:
  • assunzione di personale “altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.1988, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
  • costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
  • competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne (quest’ultimo tipo di spesa è una novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 rispetto a quanto era stato previsto originariamente dal Decreto Destinazione Italia);
relativamente alla seguenti attività di ricerca e sviluppo:
  • lavori sperimentali o teorici aventi per l’acquisizione di nuove conoscenze;
  • ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti;
  • acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Inoltre, in ciascuno dei periodi d’imposta, la spesa sostenuta per attività di R&S deve essere almeno pari a € 30.000 (prima era previsto che fosse almeno pari a € 50.000).
Non si considerano agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando dette modifiche rappresentino miglioramenti.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: misura

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015,il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d’imposta la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sull’intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di 3 anni.
Viene previsto, tuttavia, che il credito spetti nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a:
  • assunzione di personale altamente qualificato;
  • costi della ricerca “extra muros”, cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative.
Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario e:
  • va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: come utilizzarlo in compensazione

L’art. 6, comma 3, del Decreto MEF 27.05.2015 ha stabilito che il credito d’imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

A tal fine, con la Risoluzione n. 97/E del 25.11.2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6857”, denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”.

 In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Si precisa che il codice tributo sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016.